Art. 9.
(Requisiti per l'accesso ai contributi).

      1. Possono accedere ai contributi di cui all'articolo 7 le imprese di produzione che presentano progetti di film di lungometraggio e che soddisfano i seguenti requisiti:

          a) sono finanziati con un apporto in valuta o in attività produttiva dall'impresa di produzione cinematografica indipendente per un ammontare non inferiore al 15 per cento del loro costo complessivo e, nel caso di coproduzione internazionale, al 15 per cento della partecipazione italiana. Tale apporto in ogni caso non può essere suddiviso tra più di due imprese; esso comunque non include gli aiuti conseguiti ai sensi della presente legge;

          b) presentano all'atto della richiesta del contributo una copertura finanziaria, comprovata da relativi contratti, pari al 100 per cento del costo di produzione, al netto del contributo stesso, come preventivato dall'impresa di produzione e certificato da professionista iscritto da non meno di cinque anni nell'albo dei revisori dei conti. Il disposto della presente lettera non si applica ai contributi di cui all'all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 2), lettera b), numero 2), e lettera d);

          c) sono realizzati prevalentemente con il concorso di autori, di personale tecnico-artistico e di collaboratori che siano cittadini italiani o di Paesi membri dell'Unione europea, fatti salvi i casi di coproduzione che sono regolati dai vigenti accordi bilaterali o multilaterali di coproduzione cinematografica internazionale.